venerdì 14 settembre 2012

Codice Etico - FEDERITALIA CAMPOBASSO


CODICE DI COMPORTAMENTO ASSOCIATIVO IN FEDERITALIA
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Premessa Il presente CODICE DI COMPORTAMENTO ASSOCIATIVO IN FEDERITALIA  
ha l’intento di specificare tutti i doveri fondamentali di lealtà, di correttezza,  di onestà e di Associazionismo e probità previsti e sanzionati  dal nostro Statuto e dal Regolamento e dai Statuti  e Regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive, nonché dagl’Enti di Promozione.
Pertanto tutti i tesserati, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara  e altre qualifiche diverse da quelle predette, sono tenuti all’osservanza dl CODICE DI COMPORTAMENTO FEDERITALIA e la loro violazione costituisce  grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.
In nessun caso e modo è pensabile di riferirsi all’ignoranza del 
CODICE DI COMPORTAMENTO FEDERITALIA e non può essere invocata a nessun effetto. Una Commissione Centrale FEDERITALIA  vigilerà sull’attività  conseguente.
Tutti i tesserati FEDERITALIA  sono tenuti all’osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave
inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.
L’ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a  segnalare  alla Commissione Centrale  FEDERITALIA, i casi di sospetta violazione del  
CODICE DI COMPORTAMENTO FEDERITALIA  ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare.

1. Osservanza della disciplina Sportiva e/o AssociativaI  tesserati FEDERITALIA  sono tenuti all’osservanza di tutte le norme regolamentari ed ad altre misure e decisioni adottate dalla FEDERITALIA e collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente comunicando alla FEDERITALIA   ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell’attività in ambito Sportivo e Associativo, e forniscono alla medesima tutte le informazioni richieste.
Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

2. Principio di lealtà, onestà, integrità,correttezza I possessori di tessera FEDERITALIA e gli ufficiali di gara devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività Sportiva ed Associativa.

3. Divieto di alterazione del risultati Sportivi e/o AssociativiE’ fatto a tutti divieto di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento alla salute
E’ fatto divieto a tutti i tesserati FEDERITALIA ed agli ufficiali di gara di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
I  soggetti di cui sopra devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell’atleta.

5. Principio di non violenza 
I tesserati FEDERITALIA e gli ufficiali di gara devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l’integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento di gare e manifestazioni, ed adottano  iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni Sportive ed Associative al rispetto delle persone, degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione
Tutti i tesserati FEDERITALIA e gli ufficiali di gara devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e  filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione 
Tutti i tesserati FEDERITALIA e gli ufficiali di gara non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito  dell’ordinamento Sportivo ed Associativo.

8. Dovere di riservatezza 
Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall’Ordinamento Sportivo, i  titolari di tessera FEDERITALIA e gli ufficiali di gara sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti  in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento Sportivo ed Associativo FEDERITALIA non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all’Ente o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità 
Gli ufficiali di gara  devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell’attività che svolgono nell’ambito sportivo. Al di fuori di rapporti  contrattuali leciti e trasparenti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento Sportivo ed Associativo FEDERITALIA non chiedono né accettano, per se o per gli altri,somme di danaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano  il modico valore siano offerti in connessione con lo svolgimento dell’attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei Conflitti di interesse I tesserati FEDERITALIA, gli affiliati ed altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti,di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengono coinvolti interessi personali o di  persone ad essi collegate.
E’ fatto divieto ai tesserati e agli  altri soggetti dell’ordinamento sportivo di effettuare scommesse,direttamente o per interposta persona, avendo ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipa o alle quali si abbia  diretto interesse.

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