venerdì 14 settembre 2012

Regolamento interno - FEDERITALIA CAMPOBASSO


REGOLAMENTO NAZIONALE FEDERITALIA

TITOLO I – IL SOCIO

ARTICOLO 1 – TESSERAMENTO

1. 
Le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, intendano associarsi alla FEDERITALIA, lo fanno attraverso il tesseramento.
2. 
A tal fine dovranno farne richiesta al Comitato Territorialmente competente per residenza o attività prevalente. Il Comitato provvederà a rilasciare, al socio individuale, la tessera annuale previo pagamento della quota associativa  e consegna della certificazione medica se prevista.
3. 
E’ esclusa l’adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
4. 
E’ esclusa la doppia tessera FEDERITALIA, chi intenda svolgere più attività nell’ambito della FEDERITALIA dovrà richiedere il rilascio di più schede di attività per ciascuna delle attività che intenderà svolgere. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, anche se da Comitati diversi, sono da intendersi nulle.
5. 
Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità.

ARTICOLO 2 – AFFILIAZIONE

1. 
I soggetti collettivi (Circoli, Associazioni o A.S.D.) individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto FEDERITALIA, che intendano associarsi per la prima volta o riassociarsi alla FEDERITALIA dovranno presentare richiesta scritta su apposito modulo di affiliazione al Comitato competente per Territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.
2. 
Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:
a) 
dell’atto costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto della FEDERITALIA ed essere in regola con le norme di legge in vigore;
b) 
del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante;
c) 
del documento d’identità del legale rappresentante;
d) 
della richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo, e dei propri associati da tesserare;
3. 
I Soggetti collettivi costituiti sotto forma di Associazione/Società Sportiva Dilettantistica s’iscrivono/rinnovano al Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. esclusivamente per il tramite del Comitato Territoriale competente per territorio, presentando l’apposita modulistica.
4. 
IL Comitato Territoriale, se delegato dal Consiglio Territoriale, deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentite le strutture di attività interessate.
5. 
L’accettazione della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dellaFEDERITALIA Nazionale comprovante l’avvenuta affiliazione.
6. 
I soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.
7. 
Saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato Territoriale competente per territorio, ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica.
8. 
Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello della FEDERITALIA.9. Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rinnovo dell’affiliazione annuale o per l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Territoriale, non accettare tale domanda.
10. 
Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso alla Commissione Nazionale Giudicante, o qualora eletta alla Commissione Regionale Giudicante, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

ARTICOLO 3 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. 
Un soggetto collettivo regolarmente affiliato presso il comitato territorialmente competente con riferimento alla sua sede legale ai sensi di quanto previsto al precedente art. 2 punto 1, può aprire proprie sedi sportive e svolgere attività presso un comitato diverso da quello di affiliazione o di riaffiliazione subordinatamente a un accordo scritto fra il Comitato competente e quello al quale è avanzata la richiesta di apertura di nuova sede sportiva.
2. 
Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l’eccezione e il parere favorevole dei Comitati Regionali in caso di soggetti collettivi appartenenti a Comitati Territoriali di Regioni diverse.
3. 
In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo interessato potrà rivolgersi al Consiglio Nazionale FEDERITALIA, per far dichiarare la sussistenza delle motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l’eccezione. In caso di mancato accordo o dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale il socio collettivo non potrà svolgere attività e/o aprire sedi sportive nel Comitato diverso da quello Territorialmente competente per la propria sede legale.
4. 
In caso di apertura di sede sportiva di un socio collettivo in Comitato diverso da quello di appartenenza, sarà quello della sede sportiva il comitato FEDERITALIA competente al rilascio delle tessere, presso tale Comitato saranno essere esercitati i diritti derivanti dal vincolo associativo.

ARTICOLO 4 – ADESIONE DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO

Non è consentita l’adesione di soggetti collettivi di 2° grado.

ARTICOLO 5 – LE QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO

1. 
Il Consiglio Nazionale approva annualmente le regole, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi Nazionali di prelievo per i Comitati.
2. 
E’ compito del Consiglio Nazionale, all’atto dell’approvazione delle norme di tesseramento, su proposta dei Comitati Regionali e Territoriali, stabilire le tipologie di cartellini tecnici / licenze di attività, le procedure di rilascio e i relativi costi. Le eventuali risorse introitate resteranno a disposizione dei Comitati Regionali e Territoriali e saranno imputate sui relativi capitoli di bilancio.
3. 
Il Consiglio Regionale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all’approvazione Nazionale le modalità di tesseramento e i relativi costi Regionali di prelievo per i Comitati Territoriali.
4. 
Il Consiglio Territoriale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all’approvazione Regionale le modalità di tesseramento e i relativi costi.
5. 
Eventuali servizi integrativi aggiuntivi di quelli stabiliti a livello Nazionale non possono essere resi obbligatori per gli associati.
6. 
La tessera per tutte le attività sportive ha validità dal 01 settembre al 31 agosto, per i Circoli dal 01 gennaio al 31 dicembre

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEL SOCIO

1. 
Il socio, persona fisica o soggetto collettivo in regola con il tesseramento o con l’affiliazione e con il versamento
delle quote associative ha diritto:
a) 
a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l’adempimento degli obblighi e delle
obbligazioni che esse comportano;
b) 
a partecipare all’elezione degli organi dirigenti e all’approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso
l’elezione di propri delegati alle istanze congressuali;
c) 
i soci persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.
2. 
Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 8 - DOVERI DEL SOCIO

I soci persone fisiche e i soci collettivi sono tenuti:
a) 
all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
b) 
ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della FEDERITALIA o/e derivanti dall’attività svolta.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. 
La qualifica di socio persona fisica o collettiva si perde nei casi previsti dall’Art. 9 dello Statuto.
2. 
Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto – 01 gennaio 31 dicembre e fermo restando le norme assicurative, il mancato rinnovo della stessa comporta la decadenza da socio trascorsi 365 giorni dal suo rilascio ovvero entro il 31 dicembre nel caso di rilascio dopo il 1° gennaio dello stesso anno sociale.
3. 
Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1 settembre al 31 agosto – 01 gennaio al 31 dicembre, il mancato rinnovo della stessa entro la data del 31 dicembre di ogni anno comporta la decadenza dagli incarichi elettivi a tutti i livelli.
4. 
Chi perde la qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non ha diritti sul patrimonio sociale.
5. 
Il Consiglio Territoriale competente potrà rifiutare il rinnovo della tessera associativa o dell’affiliazione in tutti quei casi in cui l’associato: portasse discredito al buon nome della FEDERITALIA; non rispettasse le norme di legge, lo statuto, i regolamenti, le delibere assunte dagli organismi della FEDERITALIA; Entro giorni 30 dal rifiuto, il richiedente potrà impugnare la delibera avanti la Commissione Nazionale di Appello, o qualora eletto al Consiglio Nazionale.



ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE

1. 
L’esclusione del socio individuale o collettivo è deliberata dal Consiglio Nazionale,  entro trenta giorni su deferimento di un socio o del Comitato Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato l’affiliazione qualora sia constatato :
a) 
un comportamento contrastante con le norme di legge e/o le finalità e i principi dell’associazione;
b) 
l’inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
c) 
l’inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell’Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto della FEDERITALIA;
d) 
intervenute modifiche dello statuto dell’affiliata incompatibili con lo statuto della FEDERITALIA o con le norme di legge vigenti in materia;
e) 
il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. 
In caso d’inerzia del Comitato Territoriale, il deferimento potrà essere adottato dal livello superiore e, in caso di ulteriore inoperosità, dal Consiglio Nazionale. Nel caso in cui il socio oggetto dell’eventuale provvedimento ricopra incarichi all’interno degli Organismi Nazionali, il deferimento potrà essere adottato direttamente dal Consiglio Nazionale.
3. 
La richiesta di esclusione deve essere corredata, a pena di nullità, da documentazione pertinente e idonea a sostanziare la richiesta di esclusione stessa secondo i casi previsti  dall’Art. 9 dello Statuto.
4. 
In ogni caso il socio del quale è proposta l’esclusione deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell’adozione della delibera.
5. 
La deliberazione deve essere adeguatamente motivata. Il socio escluso potrà presentare nuova richiesta di tesseramento solo se e in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno causato l’esclusione.
6. 
La deliberazione della Commissione Nazionale Giudicante deve essere comunicata agli interessati, al Comitato Territoriale di appartenenza e alla FEDERITALIA Nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. 
Avverso la deliberazione gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Appello entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione stessa.

ARTICOLO 11 – SOSPENSIONE

1. 
La sospensione è la disposizione con cui il Consiglio Territorialmente competente o, nell’inerzia di questa,il Consiglio Regionale, e nell’eventualità di ulteriore inerzia il Consiglio Nazionale, delibera di sospendere l’efficacia del tesseramento o dell’affiliazione allaFEDERITALIA in attesa della Commissione Nazionale Giudicante, o dell’Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze che renderebbero possibile l’esclusione e qualora l’inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze. Nel caso in cui il socio oggetto dell’eventuale sospensione ricopra incarichi all’interno di organismi nazionali, il provvedimento potrà essere adottato direttamente dal Consiglio Nazionale. Il provvedimento di sospensione non potrà superare i novanta giorni e potrà essere reiterato in presenza del perdurare delle motivazioni.
2. 
In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dalla Commissione Nazionale Giudicante competente entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione all’interessato, comunicazione che deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’eventuale revoca del provvedimento di sospensione non darà titolo, al soggetto che l’ha subita, a ricevere alcun risarcimento, per qualsivoglia titolo o ragione, per la mancata attività svolta nel periodo di sospensione
3. 
Il socio (persona fisica o socio collettivo) nel periodo della sospensione non può svolgere ad alcun titolo, alcuna attività all’interno dellaFEDERITALIA a nessun livello.
4. 
Il Presidente, qualora venga a conoscenza – anche su segnalazione dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza l’esclusione e/o la sospensione del socio, deve convocare senza indugio il Consiglio Nazionale per le deliberazioni conseguenti, restando responsabile delle eventuali conseguenze del suo ritardo.

ARTICOLO 12 – DEROGHE


Laddove non siano costituiti il Comitato Territoriale Provinciale o il Comitato Regionale, le decisioni in ordine all’accettazione delle affiliazioni o adesioni e alle relative ratifiche sono demandati al Presidente Nazionale.

TITOLO II – IL MARCHIO

ARTICOLO 12 – MARCHIO – DENOMINAZIONE E TESTATE EDITORIALI

1. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1 dello statuto FEDERITALIA, l’utilizzo del marchio e della denominazione sono di esclusiva titolarità della FEDERITALIA; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi: Nazionale, Regionali e Territoriali.
2. 
Il Consiglio Nazionale si dota di un Regolamento "Manuale d’identità visiva dei Marchi FEDERITALIA" necessario a disciplinare le caratteristiche e i colori dei marchi FEDERITALIA, le modalità tecniche di riproduzione e stampa, e la combinazione con altri marchi.
3. 
Le A.S.D. i Circoli e le Associazioni, se regolarmente autorizzati dai Comitati competenti, possono utilizzare esclusivamente per contraddistinguere la propria attività associativa nell’ambito della FEDERITALIA, i marchi e la denominazione accompagnandoli obbligatoriamente con la dicitura "AFFILIATO" che va aggiunta nella parte superiore del logo del relativo Comitato di appartenenza. La mancata affiliazione provoca l’immediata decadenza dell’eventuale autorizzazione a utilizzare i marchi e la denominazione.
4. 
Il marchio della FEDERITALIA e dei suoi Settori/Aree di attività e tutti i marchi utilizzati dalla FEDERITALIA possono essere modificati su decisione del Consiglio Nazionale.
5. 
Le testate di periodici stampa che utilizzano il marchio o la denominazione FEDERITALIA e le testate istituzionali di periodici di stampa o che siano riconducibili per consuetudine a rappresentare all’esterno l’informazione ufficiale della FEDERITALIA, devono essere intestate ai Comitati FEDERITALIA, Territoriali, Regionali o Nazionale di competenza. Stesso dicasi per la registrazione di siti internet che devono, inoltre, essere integrati con il sito nazionale in modo da permettere una lettura agevole e una più precisa comunicazione dell’Associazione.
6. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 dello Statuto ogni ulteriore o differente utilizzazione della denominazione o del marchio dovrà essere espressamente autorizzata dal Consiglio Nazionale
7. 
Nei casi in cui soggetti terzi abbiano la necessità di citare la partnership FEDERITALIA, di norma, devono utilizzare la dizione "in collaborazione con" e chiedere l’autorizzazione ai rispettivi Comitati di riferimento territoriale, Regionale e Nazionale.

TITOLO III –  SEDI DECENTRATE

ARTICOLO 13

1.
Il Consiglio Nazionale delibera su proposta del Presidente Nazionale, l’apertura di eventuali sedi decentrate disciplinandone il funzionamento e le competenze.

TITOLO IV – SETTORI

ARTICOLO 14

1
. I Settori sono preposti alla elaborazione, regolamentazione, gestione e sviluppo delle attività.
2. 
Sono a capo dei Settori i Responsabili o Coordinatori o Referenti Nazionali ed Internazionali che rappresentano realtà disciplinari e rispondono direttamente al Presidente Nazionale.
3. 
I Responsabili o Coordinatori o Referenti Nazionali ed Internazionali sono nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
4. 
Per la Costituzione di nuovi Settori è necessaria una delibera del Consiglio Nazionale .
5. 
I Settori di attività hanno titolarità in relazione all’attribuzione e alla perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da queste organizzate.
6. 
Ai Settori è anche demandata l'organizzazione tecnica dei vari Campionati Nazionali di singola disciplina.
7. 
Ogni Settore può avere dei Responsabili Periferici che vengono nominati dai Presidenti delle strutture territoriali della FEDERITALIAcompetenti per territorio, previo parere vincolante del Responsabile o Coordinatore o Referente Tecnico Nazionale del Settore e del Presidente Nazionale.
8. 
A capo del Settore Comitati Esteri il Responsabile Nazionale ed Internazionale, nel Paese Estero ove si formerà il Comitato il Coordinatore,con la costituzione di due Comitati , la nomina del Presidente del Comitato Estero.

TITOLO V – COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 15

1. 
I Comitati Regionali, i Comitati Territoriali, i Settori , possono essere commissariati.
2. 
Il Consiglio Nazionale predispone la delibera, con efficacia immediata, e gli atti di Commissariamento dei Settori, dei Comitati Regionali e Territoriali.
3. 
Nella stessa seduta il Consiglio Nazionale con delibera, nomina il Commissario, stabilisce la durata, le funzioni e i poteri.
4. 
La richiesta di commissariamento, inoltre, può essere proposta al Consiglio Nazionale da una delibera del Consiglio Regionale per i Comitati Territoriali di propria competenza.
5. 
L’eventuale revoca del provvedimento di Commissariamento non darà titolo alcuno ai soggetti che l’hanno subito a ricevere alcun risarcimento, indennizzo, qualsivoglia titolo o ragione per la mancata attività svolta nel periodo di commissariamento o per eventuali danni subiti.

TITOLO VI – TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

ARTICOLO 16

1. 
I Comitati Territoriali sono tenuti a chiedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai soggetti collettivi e individuali che si affiliano i dati anagrafici e l’indicazione della disciplina sportiva praticata da ciascun socio.
2. 
I dati dei soci collettivi e individuali, opportunamente informatizzati, trascritti e conservati, devono essere messi a disposizione in via informatica della FEDERITALIA Nazionale e del Comitato Regionale territorialmente competente.
3. 
Il diritto di accesso agli atti associativi è gratuito.

TITOLO VII - NORME PER LA FORMAZIONE

ARTICOLO 17- FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. 
Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, la FEDERITALIA organizza e gestisce la formazione professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.
2. 
La FEDERITALIA riconosce esclusivamente la formazione e l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.
3
.Le attività esercitate di cui all’Art.2 dello Statuto devono svolgersi con l’impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui al punto precedente.

ARTICOLO 18 - I SOGGETTI

1. 
I Comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione e alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.
2. 
Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di
un Coordinatore Nazionale.

TITOLO VIII – POTERI DI AMMINISTRAZIONE DEI LIVELLI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19 - POTERI DI FIRMA – DELEGHE

Il Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

ARTICOLO 20
I Settori a tutti i livelli operano esclusivamente con conti correnti bancari o postali intestati e gestiti dalla FEDERITALIA.
TITOLO IX – INCOMPATIBILITA’ E INELEGGIBILITA’

ARTICOLO 21 – INCOMPATIBILITA’

1. 
Qualora si verifichi una delle incompatibilità previste dall’Art.49 dello Statuto, il Responsabile Nazionale,Regionale o Provinciale autonomamente o su segnalazione, rivolge formale richiesta all’interessato perché elimini l’incompatibilità entro il termine massimo di 30 giorni e ne dia comunicazione. Qualora alla scadenza di detto termine non sia stata eliminata la causa d’incompatibilità, il Consiglio Nazionale assumerà una delibera di decadenza dall’incarico cui è stato eletto o nominato per ultimo in ordine di tempo.
2. 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 43  dello Statuto Nazionale si specifica che l’ineleggibilità riguarda nella dizione "quanti" solo coloro i quali abbiano controversie giudiziarie come singoli soci e, sicuramente, esclude chi agisce in nome e per conto dell’associazione nella tutela d’interessi dell’associazione stessa a tutti i livelli.

ARTICOLO 22 – INELEGGIBILITA’
Le candidature a tutti i livelli vanno accompagnate da una dichiarazione che attesta l’assenza di elementi d’ineleggibilità previsti dallo Statuto.

Approvato da Consiglio Nazionale nella seduta del 20 aprile 2012

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